TITOLO I
(COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E DURATA)
ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)
F.A.I.T.A Toscana, associazione regionale che associa le imprese Toscane turistico
ricettive dell'aria aperta, promuove la costituzione di un consorzio regionale
per la promozione delle destinazioni turistiche della regione, delle iniziative
ed eventi che si svolgono in Toscana e dei prodotti tipici regionali.
Il consorzio, che assume il nome di Toscana Promocamping, è costituito in forma di
consorzio con attività esterna ai sensi e per gli effetti degli artt. 2612 ss. c.c..
Il consorzio non ha fini di lucro e ha sede a Dicomano, piazza Buonamici 7, ove
è posto l'ufficio di cui all'art. 2612 c.c.
ART. 2 (Finalità)
Toscana Promocamping ha lo scopo di:
promuovere le strutture e i complessi turistici delle aziende associate;
promuovere le destinazioni turistiche regionali;
migliorare le condizioni in cui si svolge l'attività turistica dei singoli soci;
attuare iniziative utili a contribuire allo sviluppo turistico del territorio;
favorire la crescita degli episodi espositivi e congressuali che si svolgono o
si svolgeranno in Toscana;
coordinare le attività di progettazione e di servizio per l'accesso ai finanziamenti
pubblici destinati alla promozione turistica in forma associata.
Per il conseguimento delle finalità di cui sopra si potrà:
partecipare a fiere ed altre manifestazioni similari, in Italia ed all'estero;
fornire e/o organizzare servizi di supporto alle attività dei singoli soci;
organizzare la gestione di servizi di commercializzazione dell'offerta, ricorrendo
anche a sistemi informatici e telematici a tecnologia avanzata;
partecipare ad iniziative assunte nel quadro di patti territoriali, accordi di
ambito turistico di cui alla legislazione nazionale e relative legislazioni regionali;
organizzare corsi di formazione;
progettare la creazione di marchi di qualità identificativi del prodotto
turistico-ricettivo dell'aria aperta;
progettare processi di qualificazione dell'offerta, anche al fine di ottenere
certificazioni di qualità aziendale;
svolgere qualunque altra attività direttamente od indirettamente connessa
agli scopi sociali di cui sopra, nonch compiere tutti gli atti di natura
mobiliare ed immobiliare, creditizia, bancaria, finanziaria, necessari ed utili
per il conseguimento degli obiettivi sociali.
ART. 3 (Durata)
Il consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)
e tale termine potrà essere prorogato con delibera della Assemblea straordinaria.
TITOLO II
(PATRIMONIO)
ART. 4 (Fondo consortile)
Il fondo consortile, ai sensi dell'art. 2614 c.c., è costituito dai contributi
dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi.
I contributi dei consorziati sono costituiti dalle quote da versare al momento
dell'adesione al Consorzio e dalle quote annuali; entrambe le quote sono determinate dall'assemblea ordinaria anno per anno o per il periodo di tempo che la stessa assemblea indicherà.
b) da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
c) da contributi dello Stato, della Regione, delle Camere di Commercio e di eventuali altri Enti Pubblici ed Economici.
ART. 5 (Entrate diverse)
Per il raggiungimento dei propri scopi e per le spese di gestione, il consorzio provvede anche con le somme provenienti da entrate diverse da quelle indicate nel precedente articolo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo tali somme possono essere costituite:
a) da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
b)dalle rendite patrimoniali e da ogni altro provento.
TITOLO III
(SOCI)
ART. 6 (Requisiti dei soci)
Sono soci fondatori: F.A.I.T.A. Toscana - Associazione Regionale dei Complessi Turistico Ricettivi all'Aria Aperta; International Camping Etruria s.r.l.; Camping Rada Etrusca di Giannotti Dante & C. s.n.c.; Campeggio Il Sergente di Agostini Maddalena; Voltoncino s.r.l.
Possono essere soci le imprese turistiche operanti nel settore del turismo dell'aria aperta con sede in Toscana ed associate a F.A.I.T.A. Toscana.
Il consorzio garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota consortile è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 7 (Ammissione)
Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione insieme alla relativa documentazione.
Per quanto riguarda i rapporti sociali, le aziende associate sono rappresentate dal titolare o dal legale rappresentante o da soci a cio espressamente delegati.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è annotata nel libro dei soci, previo pagamento delle quote sociali (quota d'adesione e quota annuale).
ART. 8 (Obblighi)
L'assunzione della qualità di socio implica l'accettazione e la piena osservanza di tutti gli adempimenti previsti a carico dei soci sia dal presente Statuto, sia dall'eventuale Regolamento interno, nonch dalle convenzioni all'uopo stipulate per perseguire gli scopi sociali.
ART. 9 (Quote e contributi)
I soci sono tenuti al versamento della quota d'adesione determinata tempo per tempo dall'assemblea, ed al pagamento delle quote annuali eventualmente stabilite dalla assemblea.
E' facoltà dell'assemblea stabilire quote di adesione e quote annuali differenziate in ragione di differenti requisiti degli associati.
Eventuali contributi possono essere stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione quale quota di partecipazione ad iniziative promozionali, limitatamente ai soci che partecipano alla iniziativa.
ART. 10 (Recesso ed esclusione)
Ogni socio puo recedere nei casi previsti dal presente Statuto ovvero quando sussiste una giusta causa, a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni indirizzata al Consiglio.
La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni, per decadenza, per radiazione e per espulsione, quando viene meno la qualifica di socio Faita .
Decade dalla qualità di socio colui che cessa l'attività o trasferisce l'azienda fuori dalla Regione Toscana o viene assoggettato a procedure concorsuali o subisce condanne ad una qualsiasi pena che importi l'interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.
E' passibile di radiazione il socio che si rende moroso nei pagamenti dei contributi sociali od incorre in manifeste insolvenze negli ultimi dodici mesi.
E' espulso il socio che abbia commesso fatti disonorevoli che abbiano arrecato danno morale o materiale al consorzio, a giudizio del Consiglio con delibera presa nei termini di cui all' art. 18 dello Statuto.
Le deliberazioni di recesso e di esclusione sono annotate nel libro dei soci e devono essere comunicate al domicilio dell'interessato mediante lettera raccomandata entro i trenta giorni successivi alla deliberazione.
Il socio recesso od escluso nei termini di cui sopra perde ogni diritto sul fondo consortile.
ART. 11 (Sanzioni)
I soci ordinari, in mora nei versamenti delle quote, non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie e non possono ricoprire cariche sociali in seno al consorzio.
TITOLO IV
(ORGANI CONSORTILI)
ART. 12 (Composizione)
Sono organi del consorzio:
1 - L'Assemblea dei Soci;
2 - Il Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di amministratori variabile, da un minimo di cinque ad un massimo di nove;
3 - Il Presidente, Il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
4 - Il Collegio Sindacale;
ART. 13 (Assemblea: convocazione; Assemblea ordinaria: costituzione, competenze)
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del Consorzio; essa è ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, nonch, l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato ai soci con lettera ordinaria, posta elettonica, fax, almeno dieci giorni prima della data stabilita, ed esposto in modo visibile nella sede sociale. In casi di particolare urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti a 48 ore prima della data stabilita.
L'Assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto a voto intervenuti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci intervenuti aventi diritto di voto.
L'Assemblea ordinaria è competente a:
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il rendiconto preventivo entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio;
- eleggere gli Amministratori secondo le modalità previste dal presente Statuto, nonch i Sindaci, determinandone gli eventuali emolumenti;
- prendere atto delle deliberazioni del Consiglio e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;
- deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- determinare le quote d'adesione e le eventuali quote annuali a carico dei consorziati;
- trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto, a norma di legge, nonch quelli posti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- approvare e modificare i regolamenti interni del Consorzio.
Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti, attinenti l'oggetto sociale e proposti da almeno 1/5 (un quinto) dei soci partecipanti o dal Collegio Sindacale.
ART. 14 (Assemblea straordinaria: costituzione, competenze)
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto nonch sullo scioglimento del consorzio e sulle modalità relative alla liquidazione.
Essa è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto a voto, in prima convocazione; con la presenza di metà pi- uno dei soci in seconda convocazione.
Le delibere di competenza della assemblea straordinaria debbono essere assunte con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti aventi diritto di voto.
ART. 15 (Lavori assembleari)
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza dal Vice Presidente o, in subordine, dal pi- anziano degli Amministratori.
In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente, accertata l'identità dei presenti, deve farsi assistere da un segretario incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.
ART. 16 (Esercizio del voto)
Ha diritto di voto in Assemblea il socio che è iscritto da almeno trenta giorni nel libro dei soci ed abbia assolto il versamento delle quote sociali ed annuali.
Il socio puo farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia Amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, che puo essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e, per quanto attiene le deleghe, non puo possederne pi- di tre.
ART. 17 (Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri fissato di triennio in triennio dall'Assemblea ordinaria dei soci, da questa liberamente eletti anche tra non soci, da un minimo di cinque ad un massimo di nove.
Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione un numero di membri espressamente designati dalla associazione regionale F.A.I.T.A. Toscana (e che da essa potranno essere eventualmente revocati) tali da rappresentare in ogni caso la maggioranza dei componenti del Consiglio.
ART. 18 (Competenze del Consiglio)
Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni;
esso è investito dei pi- ampi poteri in merito all'amministrazione ordinaria ed in particolare:
- si pronuncia sulle domande di ammissione, di recesso e sulle esclusioni dei soci;
- redige e deposita al Tribunale di Firenze la situazione patrimoniale entro
due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio annuale, ovvero entro sei mesi
qualora particolari esigenze lo richiedano comunque sempre nel rispetto delle
norme inderogabili di legge;
- autorizza il Presidente a stipulare le opportune convenzioni od istruire
eventuali pratiche di finanziamento pubblico per il raggiungimento dei fini
della Società;
- esprime nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente;
- autorizza il Presidente alle spese necessarie per il funzionamento della Società;
- ripartisce gli eventuali contributi dei soci su specifiche iniziative promozionali;
- procede alla convocazione dell'Assemblea ed all'esecuzione delle delibere relative;
- accetta donazioni, elargizioni, contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici;
- predispone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
ordinaria.
Al Consiglio è demandato pure il potere di far partecipare il Consorzio a
Consorzi Regionali e Nazionali che eventualmente si costituissero con gli
scopi sociali del Consorzio stesso.
La decadenza, pronunciata dal Consiglio nei riguardi degli Amministratori
che siano risultati assenti alle riunioni consiliari per pi- di tre volte
consecutive, comporta la sostituzione con coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti dopo gli eletti.
ART. 19 (Riunioni)
Il Consiglio si raduna in seduta ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi
ed in seduta straordinaria quando il Presidente o, in sua assenza il Vice
Presidente, lo ritenga opportuno oppure ne facciano richiesta almeno un
terzo dei Consiglieri o i Sindaci.
L'avviso di convocazione deve essere recapitato (con le stesse modalità
di cui al precedente art. 13), salvo casi d'urgenza, cinque giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e nella stessa forma e negli stessi termini ai Sindaci effettivi eventuali.
ART. 20 (Deliberazioni)
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante; il voto del Presidente prevale nelle deliberazioni riportanti la paritè.
ART. 21 (Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio
e lo rappresenta a tutti gli effetti giuridici, avendone la rappresentanza legale.
Il Presidente non puo essere rieletto per pi- di tre mandati consecutivi.
In particolare il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza, dè esecuzione alle delibere del Consiglio e degli altri organi, vigila sulla tenuta e conservazione dei libri sociali, presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie nonch i Consigli.
Il Presidente puo rilasciare procure per la ordinaria amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza od impedimento. Non puo essere rieletto per pi- di tre mandati consecutivi.
Il Segretario ha la responsabilitè della tenuta dei libri sociali e della predisposizione dei verbali di riunione.
ART. 22 (Collegio sindacale)
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri Effettivi, nominati dall'Assemblea,
anche fra estranei al Consorzio. Tra i sindaci effettivi la stessa Assemblea
elegge il Presidente del Collegio, purchè quest'ultimo sia iscritto
allo albo professionale dei Ragionieri e/o dei Dottori Commercialisti e/o
dei Revisori nelle Provincie della Toscana.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
L'Assemblea fissa il compenso annuale per l'intero triennio di carica,
mentre il Consiglio delibera e quantifica il rimborso spese a ciascun Sindaco.
ART. 23 (Riunioni e deliberazioni)
I Sindaci devono riunirsi almeno ogni trimestre, redigendo all'uopo
processo verbale, e possono assistere alle adunanze del Consiglio
ed alle Assemblee; essi decadono dalla carica qualora, senza giustificato
motivo, non partecipino durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio.
ART. 24 (Clausola compromissoria)
Ogni eventuale controversia fra i soci, fra costoro e il Consorzio e fra
questo e terzi relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione
del presente statuto puo essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione
inappellabile di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri dei quali
almeno uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la
funzione di Presidente, designato dal Tribunale di Firenze.
ART. 25 (Bilancio)
Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal primo gennaio
al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori
al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
Il bilancio deve essere depositato in copia insieme con le relazioni degli
Amministratori e dei Sindaci nella sede del Consorzio durante i quindici giorni
che precedono la Assemblea, perch i soci possano prenderne visione unitamente
al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed al libro dei soci.
Eventuali utili netti di gestione saranno, in sede di approvazione del bilancio,
destinati a riserva, qualunque sia il loro ammontare.
Nessun utile puo essere distribuito tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante
la vita del consorzio che al momento del suo scioglimento.
Le riserve non sono mai ripartibili tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia
durante la vita del consorzio che al momento del suo scioglimento.
ART. 26 (Trasparenza)
Ogni socio ha diritto di prendere visione delle deliberazioni assembleari e
consiliari, dei bilanci e dei rendiconti.
ART. 27 (Scioglimento)
In caso di scioglimento del consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno
o pi- liquidatori, determinandone i compensi e le competenze riassumibili
queste ultime nell'esaurimento e nella chiusura di tutte le operazioni di
credito in corso e nella definizione di tutti i rapporti sia con i terzi che
con i soci.
Con l'estinzione del consorzio l'intero patrimonio consortile dovrà essere
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.28 (Rinvio)
Per quanto altro non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di
legge che disciplinano i consorzi con attività esterna, ed in subordine
a quelle che regolano le società cooperative, in quanto compatibili.
F.to Giuseppe Doveri
Marco Carrara
Maddalena Agostini
Gilberto Boni
Notaio Claudio Ficozzi